Statuto

Satuto della fondazione

Articolo 1 DENOMINAZIONE

Su iniziativa dei soci promotori-fondatori è istituita la Fondazione di partecipazione denominata “FONDAZIONE ITALIANA PER LA BIOARCHITETTURA® E L’ANTROPIZZAZIONE SOSTENIBILE DELL’AMBIENTE”, nel seguito indicata come "Fondazione Bioarchitettura". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e Leggi collegate. La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Qualora la Fondazione richieda ed ottenga l'iscrizione al Registro delle ONLUS, l'acronimo ONLUS dovrà essere menzionato a seguito della denominazione della Fondazione ed in ogni documento di qualsivoglia natura diretto a terzi e negli atti della Fondazione.

Articolo 2 SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale a Roma via Prenestina n.175.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'istituzione di ulteriori sedi sul territorio nazionale ed estero, nonchè il collegamento partecipativo con ogni istituzione, associazione, ente pubblico o privato avente scopi analoghi o affini e direttamente collegati alla Bioarchitettura.

Articolo 3 SCOPI E FINALITÀ

La Fondazione ha lo scopo di sviluppare, approfondire, diffondere tematiche legate alla antropizzazione dell’ambiente,nella tutela della salute e della sicurezza dell’uomo e nel rispetto dell’integrità e della valorizzazione dei luoghi. In particolare la Fondazione vuole promuovere ogni azione atta a favorire le modalità dell’edificare e dell’abitare secondo il pensiero della Bioarchitettura, nonchè i processi di alfabetizzazione alla qualità architettonica e formazione bio-ecologica alla cultura architettonica utilizzando pratiche, metodologie e strategie nel loro significato più ampio di trasformazione degli ambienti di vita. Prioritarie sono le finalità formative, divulgative, documentarie, consultive circa i modi dell’edificare e abitare secondo i criteri bio-ecologici e della sostenibilità. Al fine di costituirsi quale punto propulsivo interdisciplinare di riferimento sulla ricerca e sulla sperimentazione, verranno incentivati gli scambi internazionali, la realizzazione di progetti pilota, l’approfondimento scientifico e tecnico, la divulgazione attraverso la stampa di pubblicazioni, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani di informazione, l’organizzazione di convegni, l’istituzione di centri di raccolta dati. Con riferimento alle tipologie edilizie, alle caratteristiche dei materiali, alle scelte energetiche, alle localizzazioni, agli influssi ambientali e antropologici dell’edificazione, verranno incentivate ricerche finalizzate alla riscoperta, rivalutazione ed attuazione di antiche prescrizioni costruttive. Utilizzando la potenzialità culturale che caratterizza geograficamente e socialmente il Territorio, si propone in particolare di incrementare le conoscenze tecniche e strumentali, nonché le ricerche nel campo della Bioarchitettura® mettendo a confronto esperienze mutuate in contesti ed ambiti culturali diversamente caratterizzati e ponendosi quale concreto punto di riferimento per gli operatori del settore.

A tal fine la Fondazione potrà:

- predisporre le strutture scientifiche ed amministrative per la organizzazione di ricerche e di seminari di studio strutturandone i programmi;
- stabilire contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituzioni di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione;
- promuovere manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi;
- organizzare rilevazioni di ogni tipo su città e quartieri, anche di interesse storico, e l’allestimento di esposizioni e mostre;
- curare la pubblicazione di opere e progetti;
- intrattenere rapporti con Università, Associazioni e Fondazioni italiane e straniere che perseguono scopi similari;
- promuovere ricerche curandone la pubblicazione dei risultati
- istituire corsi di formazione;
- fornire consulenza;
- sensibilizzare l’opinione pubblica su temi connessi alle trasformazioni urbane ed al patrimonio architettonico e culturale;
- costituire commissioni di studio anche interdisciplinari;
- collaborare con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;
- promuovere e organizzare mostre di architettura nell’accezione più ampia del termine, di materiali edilizi, dibattiti e incontri culturali, centri studi, centri di documentazione, premi, pubblicazioni, programmi radiotelevisivi, films, e quanto altro possa servire alla conoscenza dei temi connessi alle sue finalità;
- potrà certificare ed autorizzare di apporre il marchio di Bioarchitettura (in concessione dalla titolare del marchio, Bioarchitettura ONLUS) a prodotti ritenuti coerenti con le proprie finalità;
- potrà istituire un Albo delle opere di particolare rilievo e un Albo di progettisti/realizzatori che abbiamo apportato contributi significativi sui temi della Bioarchitettura®. L’aggiornamento di tali Albi ha cadenza periodica regolamentata;
- svolgere qualunque altra attività comunque connessa agli scopi qui indicati.

La Fondazione potrà compiere comunque tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento delle sopraindicate finalità, osservate in ogni caso le disposizioni di Legge.

Per l'attuazione delle attività connesse e strumentali sarà tenuta una separata contabilità.

Articolo 4 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Membri della Fondazione si dividono in:

- PROMOTORI FONDATORI Sono membri Promotori-Fondatori i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro ai quali verrà riconosciuta tale qualifica in sede di atto costitutivo.

- PARTECIPANTI FONDATORI Può essere riconosciuta tale qualifica, con adesioni successive, a persone fisiche e giuridiche come enti e/o organizzazioni pubbliche, associazioni e/o fondazioni: Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni); Enti pubblici economici non territoriali (Enti Parco, Ordini Professionali); Università degli Studi; Enti non profit ed Associazioni aventi scopi simili o comunque complementari a quello della Fondazione, espressamente impegnati al rispetto delle norme del presente statuto e del regolamento ed a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o a incrementare il Patrimonio della Fondazione mediante contributi in denaro, beni o servizi.

- PARTECIPANTI SOSTENITORI Può essere riconosciuta tale qualifica a persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica che impegna al rispetto del presente statuto e del regolamento dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato ovvero la prestazione effettuata.

Articolo 6 ORGANISMI

La Fondazione è articolata in Organismi centrali e decentrati.

Organismi centrali sono: il Presidente, il Consiglio dei Fondatori, il Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Presidenti, nel corso del presente Statuto anche denominato Advisory Board.

Potrà anche essere nominato il Collegio dei Revisori.

Sono Organismi decentrati: i Referenti territoriali, le Delegazioni territoriali con i loro Presidenti e Direttivi.

I Referenti territoriali, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra i Fondatori ovvero fra i Partecipanti Sostenitori in possesso di adeguate competenze professionali, rappresentano la Fondazione presso le Regioni per le materie di competenza dei corrispondenti livelli istituzionali.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare Delegazioni territoriali, costituite dal almeno 3 soci sostenitori, che che condividono gli scopi e le finalità della Fondazione, hanno facoltà funzionale ed organizzativa di promuovere nel territorio di appartenenza gli obiettivi della Fondazione, nell’ambito degli indirizzi programmatici della Fondazione, con l’obbligo di attenersi alpresente Statuto ed al Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, come previsto al successivo articolo 13; godono di autonomia fiscale e finanziaria ed eleggono un Presidente ed un Consiglio Direttivo con modalità stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio permanente dei Presidenti (Advisory Board) ha carattere consultivo, è composto dai Presidenti delle Delegazioni territoriali ed integrato dai Referenti territoriali: affianca il Consiglio Direttivo nell’attività programmatica annuale.

Articolo 7 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni che sono e saranno devoluti alla Fondazione.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti pubblici o privati o da persone fisiche.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dai fondatori o da terzi, sia a titolo generico che per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.

Articolo 8 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto: dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio; da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati; dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Promotori Fondatori, dai Partecipanti Fondatori, dai Partecipanti Sostenitori, dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di Gestione è anche costituito dalla attività professionale dei membri Promotori e/o Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori, che conferiranno alla Fondazione i proventi che potessero derivare dalle attività professionali prestate per conto della Fondazione ed in nome della Fondazione stessa, nella misura di volta in volta determinata dal Consiglio direttivo.

I membri che partecipano al Fondo di Gestione con l'apporto della loro attività devono depositare alla Fondazione il loro curriculum professionale.

Articolo 9 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio Economico di Previsione dell’esercizio successivo ed il bilancio consuntivo di quello decorso.
La redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovrà essere effettuata secondo i principi previsti dal Codice Civile. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di apposita delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività e comunque per il raggiungimento delle attività istituzionali della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del proprio patrimonio. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge, o siano effettuate a favore di ONLUS che, per legge, statuto e regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 10 ADESIONE ESCLUSIONE E RECESSO

L’adesione alla Fondazione avviene:
- per le persone fisiche su proposta di almeno due Fondatori;
- per le persone giuridiche a richiesta degli interessati.

Tutte le domande, che dovranno essere accompagnate da idonea documentazione delle motivazioni, sono sottoposte alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito all’esclusione di Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori per grave inadempimento di obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e dalle delibere degli organi della Fondazione, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi competenti, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell’impegno di effettuare le prestazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio Direttivo. Nel caso di Enti e o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta ad apertura di procedure di liquidazione o fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Nel caso di soci partecipanti fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- al verificarsi di gravi e persistenti carenze qualitative e quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante fondatore.
- la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica che comprometta l’erogazione delle prestazioni affidate, al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I partecipanti fondatori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.
I partecipanti sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I promotori fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. La perdita della qualifica di membro della Fondazione comporta la perdita dei diritti di rappresentanza all’interno degli Organi della Fondazione.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E CARICHE

II Consiglio Direttivo, nominato dai soci fondatori è composto da sette membri scelti tra persone che, per la loro attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione. Il Consiglio di Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. II Consiglio rimane in carica per tre esercizi sociali e fino alla approvazione del bilancio del quarto esercizio. In caso di dimissioni o revoca della maggioranza dei componenti, il Consiglio decade. Il Consiglio scaduto, o decaduto, resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio, da nominarsi dal Consiglio dei Fondatori.

Articolo 12 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno eccettuato o escluso. In particolare: determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione nonchè l'ammontare delle quote di iscrizione e delle eventuali quote annuali di partecipazione. Entro tre mesi dal termine di ogni anno solare, presenterà per l'approvazione definitiva al Consiglio dei Fondatori il bilancio annuale consuntivo ed una relazione sulle attività svolte della fondazione nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso anch'esso corredato da una relazione sulle attività che si intendono svolgere; i suddetti bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Contabile; approva il bilancio economico preventivo e consuntivo; può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata dell'incarico e il compenso; richiede ai fondatori la designazione degli amministratori da sostituire in caso di dimissioni o decadenza; nomina, ove necessario, i propri Referenti territoriali; istituisce il Consiglio dei Presidenti (Advisory Board) di cui fanno parte i Presidenti delle Delegazioni territoriali (o loro delegati) e i Referenti territoriali, per consigliare e supportareil Consiglio Direttivo nell’attività programmatica annuale.

Tra i poteri del Consiglio Direttivo è espressamente compresa l'emanazione del Regolamento redatto in collaborazione con i Fondatori, che provvederà a normare l'attività della Fondazione, per quanto non previsto dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo, in assenza del Presidente, è presieduto da altro componente del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente almeno due volte ogni anno.
La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto per le società di capitali dall'articolo 2388 del Codice Civile e secondo la prassi usuale per garantirne la validità.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei componenti.

Articolo 13 IL CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

Il Consiglio dei Soci Fondatori ha tutti i poteri di nomina previsti dal presente Statuto per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed ogni altro Organo previsto dal presente Statuto e sovrintende, con parere consultivo a tutte le iniziative da intraprendersi dalla fondazione. Il Consiglio dei soci fondatori potrà autoconvocarsi a richiesta di una maggioranza di almeno due terzi.

Si riunisce a richiesta del Consiglio Direttivo, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, per le iniziative della Fondazione.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto per le società di capitali dall'articolo 2388 del Codice Civile e secondo la prassi usuale per garantirne la validità.

Esprime il parere richiesto con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti

Articolo 14 DECADENZA E REVOCA

Il Consiglio dei Soci Fondatori ha diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più consiglieri di Amministrazione della Fondazione qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità. I soci fondatori possono altresì revocare l'intero Consiglio Direttivo della Fondazione, qualora il programma annuale delle attività venga, nella sostanza, disatteso. Con la comunicazione di revoca dovranno essere designati i nuovi amministratori pena l’inefficacia della revoca stessa.

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Contabile, può dichiarare decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio oppure per cinque sedute, anche non consecutive, nel corso di un anno solare. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA E ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I soci fondatori possono provvedere alla sua nomina qualora ritenuto opportuno od obbligatorio per Legge, indicando anche il Presidente del Collegio: Almeno uno dei componenti dovrà essere iscritto nel registro dei Revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti: controlla che la Fondazione operi nel rispetto della legge e del presente Statuto; verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle disponibilità finanziarie e dei valori; la regolare tenuta della contabilità; riferisce dell'attività svolta nella relazione sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo. L'esito dei controlli trimestrali deve farsi risultare da verbale trascritto su un libro da conservare a cura del Segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo; resta comunque in carica fino a quando non sia stato provveduto ad eleggere il nuovo Collegio a norma del presente Statuto.
In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere nominato un Revisore Contabile.

Articolo 16 IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, nominato dell'ambito del Consiglio Direttivo, presiede il Consiglio Direttivo ed è scelto tra i soci Promotori Fondatori. Il Presidente resta in carica sino all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per altri mandati successivi. Il Presidente dovrà convocare il Consiglio dei Fondatori almeno una volta all’anno. Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente

Articolo 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La proposta di scioglimento della Fondazione dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo qualora ne facciano richiesta i soci fondatori fatto salvo comunque quanto disposto dall'articolo 27 del Codice Civile. Ultimata la liquidazione, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere eventuali residui patrimoniali ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.

Articolo 18 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le Leggi vigenti in materia di Fondazioni in particolare il D Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.



ATTO COSTITUTIVO

atto costitutivo